Sez. 4, Sentenza n. 11755 del 10/03/2026 Cc. (dep. 27/03/2026) Rv. 289661-01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Istanza di messa alla prova e richiesta subordinata di giudizio abbreviato - Valutazioni del giudice dell'udienza preliminare correlate alla verifica di ammissibilità e congruità dell'istanza di mezza alla prova - Sollecitazione a riqualificare il fatto contestato - Manifestazione indebita di convincimento - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
In tema di ricusazione, le valutazioni espresse, in relazione all'istanza di messa alla prova, dal giudice dell'udienza preliminare investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizio abbreviato, non dànno luogo ad un'indebita manifestazione del convincimento, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., neanche nel caso in cui contengano la sollecitazione a diversamente qualificare il fatto contestato, trattandosi di argomentazioni funzionali alla sola verifica di ammissibilità e di congruità dell'istanza e non già di enunciati assertivi della responsabilità penale dell'imputato.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)