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Sez. 3, Sentenza n. 14750 del 20/01/2016 Cc. (dep. 11/04/2016) Rv. 266387 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza di sospensione con messa alla prova - Proseguimento del giudizio nei confronti di altri coimputati - Incompatibilità del giudice - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266387-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)