Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/05/1981 (Rv. 413760 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX ART 1, COMMA QUARTO DEL DL N 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA EX ART 1, COMMA QUARTO DEL DL N 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Poiche il principio generale della irretroattivita della legge comporta che la nuova normativa non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici anteriori alla sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ma ancora in vita, qualora essa incida sugli effetti gia verificatisi in passato, venendo a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali di essi, il quarto comma dell'art 1 del decreto-legge 24 luglio 1973 n 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n 495), disponendo la inefficacia, dalla data della sua entrata in vigore, delle clausole di adeguamento monetario dei canoni (cosiddetti 'clausole ISTAT) contenute nei contratti di locazione stipulati anteriormente, comporta che le stesse conservano piena efficacia sino a quella data, con la conseguenza che, mentre vi e il divieto di operare adeguamenti del canone in occasione dei successivi rinnovi contrattuali, non avviene, tuttavia, la caducazione di quelli gia maturati alla data dell'entrata in vigore di detto provvedimento, anche se non ancora corrisposti. (Conf 3383/80, mass n 407194).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)