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Sez. 1, Sentenza n. 25944 del 11/12/2007 (Rv. 600948 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Amministratore con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione - Rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale - Necessità di comunicazione delle dimissioni anche al presidente del collegio sindacale secondo l'art. 2385 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600948-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale da parte di un amministratore con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, non si applica l'art. 2385 cod. civ., il quale prescrive la comunicazione delle dimissioni anche al presidente del collegio sindacale, in quanto la norma è dettata per le dimissioni degli amministratori di società di diritto privato e non è perciò riferibile anche all'ipotesi di dimissioni rese da amministratore di un ente pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 30/12/2004 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)