Sez. U - , Ordinanza n. 4882 del 27/02/2017 (Rv. 643114 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Lavoratore dipendente di un’ambasciata - Domanda di pagamento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Ragioni – Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
In tema di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (nella specie, dipendente di ambasciata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano non solo quando oggetto del rapporto di lavoro sia l’esecuzione di un’attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore convenuto, ma anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull’autonomia e le potestà pubblicistiche dell’ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), della Convenzione ONU del 2 dicembre 2004.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)