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Sez. U, Sentenza n. 22744 del 27/10/2014 (Rv. 632902 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro alle dipendenze di Stati esteri - Controversia esclusivamente incidente su questioni patrimoniali - Impiegato consolare - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Derogabilità convenzionale - Art. 11, par. 2, lett. f) della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 - Parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - Portata.
Stato
decisa il 2014-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632902-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ancorché la domanda involga questioni esclusivamente patrimoniali e, in relazione a mansioni di semplice "impiegato consolare", non ricorra alcuna delle ipotesi eccettuate di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 11, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n. 5 - i cui principi, pur non essendo la Convenzione applicabile "ratione temporis", costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - ove le parti abbiano convenzionalmente devoluto la controversia su pretese disponibili alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. f), della citata Convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963 art. 43, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)