Sez. U, Ordinanza n. 24346 del 01/09/2025 (Rv. 675785-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Dipendente di ambasciata di uno Stato estero in Italia - Domande di accertamento dell'invalidità del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e a contenuto meramente patrimoniale - Giurisdizione del giudice italiano - Distinzioni - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
La domanda con cui il dipendente dell'ambasciata di uno Stato estero in Italia invochi la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento, incidendo sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice italiano, la quale invece sussiste sulla domanda di accertamento dell'invalidità del licenziamento medesimo, proposta in funzione della corresponsione di emolumenti (con cognizione, quindi, incidentale), nonché su quelle a contenuto meramente patrimoniale - compresa quella avente ad oggetto l'indennità sostitutiva della reintegra -, per le quali non è opponibile la cd. immunità giurisdizionale ristretta.
Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)