Sez. L, Sentenza n. 5767 del 03/11/1982 (Rv. 423505 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO DEL VENIR MENO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE IN SUO FAVORE DELLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA - DIRITTO DELL'INPS ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE A TITOLO D'INTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - ESBORSI PRECEDENTI - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO DEL VENIR MENO DEL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE IN SUO FAVORE DELLA PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA - DIRITTO DELL'INPS ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE A TITOLO D'INTEGRAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - ESBORSI PRECEDENTI - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
Nel caso in cui all'assicurato sia stato comunicato il venir meno del suo diritto a percepire l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, a causa della liquidazione in suo favore della pensione diretta di vecchiaia, il diritto dell'i.N.P.S. a richiedere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a titolo d'integrazione sussiste soltanto per le somme corrisposte dopo tale comunicazione, mentre, in relazione agli esborsi precedenti è invece applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale - facendo eccezione al principio generale dettato dall'art. 2033 cod. civ. ed allo scopo di salvaguardare la situazione particolare in cui verrebbe a trovarsi il pensionato se fosse esposto al rischio di dover restituire somme che aveva percepito in perfetta buona fede ed in base ad un provvedimento formalmente ineccepibile e che aveva, poi, consumato per sopperire ad esigenze elementari di vita - dispone che le rettifiche di eventuali errori di assegnazioni di pensioni già divenute definitive da oltre un anno, e che non siano dovute a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati. (V 2132/81, mass n 412857; (V 1217/69, mass n 339827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)