Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 17/04/1969 (Rv. 339827 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - POTERE DI ANNULLAMENTO - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RIPETIBILITA DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ESCLUSIONE - RATIO DEL PRINCIPIO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE - POTERE DI ANNULLAMENTO - LIMITAZIONI - ESCLUSIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RIPETIBILITA DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ESCLUSIONE - RATIO DEL PRINCIPIO.*
In materia di assicurazioni sociali, l'ultimo comma dell'art. 80 del regolamento approvato con RD 28 agosto 1924, n 1422, non pone alcuna limitazione al potere di annullamento dell'atto di assegnazione, essendo detta norma preordinata unicamente allo scopo di temperare gli effetti della rettificazione di errori relativi alla liquidazione della pensione, non dovuti a dolo dell'interessato. Il provvedimento di rettificazione non ha, pertanto, effetto retroattivo sia per le pensioni concesse sull'erronea valutazione di fatti noti o sull'erronea applicazione ed interpretazione di norme, sia per le pensioni concesse sull'erronea supposizione di fatti o sull'erronea supposizione ed obliterazione di norme. In difetto, cioe, di una norma che limiti le conseguenze dell'annullamento si deve, in materia, ritenere che, decorso l'anno dalla comunicazione dell'avviso di assegnazione della pensione o di maggiorazione della stessa, le successive rettifiche di eventuali errori di liquidazione da qualunque causa dipendenti ed a qualunque atto riferibili, purche non dovuti a dolo dell'interessato, sono bensi sempre possibili, ma solo per il futuro, ossia con preclusione per l' istituto della previdenza sociale di ripetere le somme erroneamente pagate. Questa deroga al principio generale enunciato nell'art. 2033 cod. civ., in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, e giustificata dalla particolare situazione in cui si troverebbe il pensionato, se fosse esposto al rischio di dovere restituire somme che, in perfetta buona fede ed in base ad un provvedimento formalmente ineccepibile, ha percepito e poi consumato per sopperire ad esigenze elementari di vita. (V. 1349-67, massima n. 327941 contra 357-64 2888-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 10 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)