Sez. L, Sentenza n. 2132 del 11/04/1981 (Rv. 412857 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA, DOPO LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE, CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - RIPETIZIONE PROPOSTA DALL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA, DOPO LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE, CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - RIPETIZIONE PROPOSTA DALL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La ripetizione, da parte dell'INPS, delle somme indebitamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo della pensione di riversibilita, dopo la comunicazione all'interessato del relativo provvedimento di riliquidazione, conseguente all'assegnazione anche della pensione di invalidita, non ricade sotto la disciplina dello art 80, terzo comma, del RD 28 agosto 1924 n 1422 (regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia) - il quale prevede, salvo il dolo del pensionato, l'irripetibilita dei pagamenti erroneamente effettuati - bensi dell'art 2033 cod civ, non sussistendo in tale caso quella esigenza di tutela della buona fede del pensionato, costituente la ratio dell'art 80, terzo comma, citato. (V 1214/73, mass n 363765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)