Sez. L, Sentenza n. 14681 del 03/06/2008 (Rv. 603376 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Ratei arretrati di prestazioni previdenziali - Rivalutazione monetaria - Dalla data delle singole scadenze - Prescrizione - Decorrenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
In caso di pagamento di ratei arretrati di prestazioni pensionistiche, il danno da svalutazione - ed il conseguente diritto alla rivalutazione - sorge con la venuta ad esistenza del credito alla data delle singole scadenze e non dal momento del pagamento, tardivo ed, eventualmente, cumulativo, delle somme dovute, determinandosi, altrimenti, un pregiudizio per l'assicurato, con perdita di parte del risarcimento in misura proporzionale al ritardato adempimento; ne consegue che, anche con riguardo agli accessori del credito, la prescrizione decorre dalla scadenza dei ratei e non dal pagamento del capitale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)