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Sez. 3, Sentenza n. 12740 del 18/10/2001 (Rv. 549729 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio - Termine assegnato per l'integrazione - Natura perentoria - Conseguenze - Proroga o rinnovazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549729-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il termine concesso dal giudice della cognizione per l'integrazione del contraddittorio, in caso di litisconsorzio necessario, ha natura perentoria e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)