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Sez. 2, Sentenza n. 5125 del 19/04/2000 (Rv. 535873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Ordine di integrazione del contraddittorio - In grado d'appello nei confronti delle parti già litisconsorti necessari del primo grado - Omissione - Inammissibilità dell'impugnazione - Nei confronti degli aventi diritto dopo un evento interruttivo - Omissione - Estinzione - Mancata eccezione di estinzione e integrazione del contraddittorio - Inosservanza del termine per l'integrazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

L'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio produce conseguenze differenti a seconda che sia pronunciato dal giudice dell'impugnazione per far partecipare al relativo giudizio tutte le parti in litisconsorzio necessario della precedente fase processuale, ovvero sia pronunciato dal giudice della cognizione (sia in primo che in secondo grado) per assicurare la partecipazione al giudizio, che riprenda dopo un evento interruttivo, di tutti coloro che ne hanno diritto, e nei confronti dei quali deve essere necessariamente pronunciata la sentenza; nel primo caso l'inottemperanza rende inammissibile l'impugnazione, nel secondo determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma cod. proc. civ.; pertanto, pronunciato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta in corso di causa, l'omessa osservanza del termine rimane priva di conseguenze qualora l'estinzione non venga eccepita e il contraddittorio sia poi integrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)