Sez. 3, Sentenza n. 878 del 28/01/1994 (Rv. 485148 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Conseguenze - Omessa rimessione della causa al collegio per una decisione di mero rito da parte dei giudici di merito - Impugnazione in cassazione della sentenza d'appello - Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello e di quella di primo grado.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso - che è soggetta a diversa disciplina rispetto al caso dell'integrazione effettuata con ritardo rispetto al termine fissato dal giudice, atteso che tale inosservanza non esclude la partecipazione al processo del detto litisconsorte e che, in difetto di tempestiva eccezione di estinzione, il giudizio può legittimamente proseguire, senza che la sentenza risulti "inutiliter data" - deve essere rilevata di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte interessata non abbia proposto siffatta eccezione, con la conseguenza che, in tal caso, il rilievo stesso, se non può tradursi in dichiarazione ex officio di estinzione del processo, implica nondimeno il potere - dovere del giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilita di prosecuzione della causa in mancanza di un parte necessaria, che determina, quando in tal senso non abbiano provveduto i giudici del merito, la cassazione senza rinvio sia della sentenza di appello, impugnata in sede di legittimità, sia di quella di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)