Sez. 2, Sentenza n. 16726 del 27/11/2002 (Rv. 558754 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Rispetto delle distanze legali tra costruzioni - Controversie - Giurisdizione del G.O. - Condizioni e limiti.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Nell'ipotesi di controversie relative al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la giurisdizione del giudice ordinario postula che la lite si svolga tra privati, l'uno dei quali pretenda la reintegrazione del suo diritto che assume leso dalla costruzione eseguita dal proprietario finitimo in violazione delle norme legislative o regolamentari in materia di distanze, potendo, in tal caso, il GO accertare, "incidenter tantum", l'eventuale illegittimità della concessione edilizia al fine di disapplicarla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)