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Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 30/12/1981 (Rv. 417667 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - NOZIONE - INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - VALUTAZIONE SUL PIANO MATERIALE DELLE SOFFERENZE O MOLESTIE FISICHE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA COMUNIONE SUL PIANO SPIRITUALE AGGRAVATA DALLA TOLLERANZA DA PARTE DI UN CONIUGE DELLE INGIUSTE INTERFERENZE DELLA VITA FAMILIARE DELLA PROPRIA MADRE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417667-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - NOZIONE - INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - VALUTAZIONE SUL PIANO MATERIALE DELLE SOFFERENZE O MOLESTIE FISICHE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA COMUNIONE SUL PIANO SPIRITUALE AGGRAVATA DALLA TOLLERANZA DA PARTE DI UN CONIUGE DELLE INGIUSTE INTERFERENZE DELLA VITA FAMILIARE DELLA PROPRIA MADRE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

Pur dopo l'abolizione della separazione dei coniugi per colpa, il concetto di addebitabilita della separazione non puo avere altro significato che quello di imputabilita e va inteso come riferibilita di un atto al comportamento volontario di persona capace di intendere e di volere contrario ai voleri del perdurante vincolo coniugale, con la conseguenza che il giudice del merito puo valutare e porre a base della pronunzia tutti quei fatti esteriormente rilevabili che rendano intollerabile l'ulteriore convivenza dei coniugi, pur solo sul piano morale e fuori di precise tipicizzazioni. Pertanto, poiche l'intollerabilita della convivenza deve essere valutata non esclusivamente sul piano materiale delle sofferenze o molestie fisiche, anche il solo venir meno della comunione sul piano spirituale, aggravato dalla tolleranza da parte di un coniuge delle ingiuste interferenze nella vita familiare della propria madre, puo ben costituire il motivo dell' addebitabilita della separazione al coniuge che l'ha determinata. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha ravvisato l'addebitabilita della separazione alla moglie per l'assenza di manifestazione di affetto e comprensione verso il marito, spesso assente da casa per la sua qualita di comandante di nave risultante dalle lettere inviatigli e contenenti solo assillanti e persistenti richieste di denaro, in un complessivo quadro, di freddezza di sentimenti, di comportamenti egoistici di tolleranza della moglie ai soggiorni nella casa coniugale della di lei madre interferente ed ostile nei confronti del genero). (V 3900/80, mass n 407784; (V 6600/79, mass n 403343).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)