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Sez. L, Sentenza n. 2426 del 12/04/1985 (Rv. 440270 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440270-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione della gravità delle infrazioni commesse dal dipendente, ai fini di ritenere sussistente o meno la giusta causa di licenziamento, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato. (Conf 4067/83, mass n 429029; (Conf 5837/82, mass n 423585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)