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Sez. L, Sentenza n. 4067 del 13/06/1983 (Rv. 429029 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - GRAVITÀ ED ATTITUDINE A COSTITUIRE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - GIUDIZIO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429029-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - GRAVITÀ ED ATTITUDINE A COSTITUIRE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - GIUDIZIO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato - valutata in relazione alla portata oggettiva e soggettiva delle medesime, alle circostanze nelle quali sono state commesse e all'intensità dell'elemento intenzionale - nonché circa la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Conf 2266/82, mass n 413003; (Conf 5897/81, mass n 416654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)