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Sez. L, Sentenza n. 808 del 09/02/1989 (Rv. 461827 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE - CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - CONTRIBUTI SUCCESSIVI ALL'1 GENNAIO 1980 PER I DIRIGENTI - FISCALIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - VERSAMENTO ANTERIORE ESEGUITO IN FAVORE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461827-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE - CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - CONTRIBUTI SUCCESSIVI ALL'1 GENNAIO 1980 PER I DIRIGENTI - FISCALIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - VERSAMENTO ANTERIORE ESEGUITO IN FAVORE DI REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - ESTENSIONE.*

La fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal primo e terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 33 del 1980) è applicabile, in relazione ai contributi successivi all'1 gennaio 1980, anche alla contribuzione di malattia dei dirigenti, versata, anteriormente a tale data, non già ad enti pubblici gestori della assistenza obbligatoria contro le malattie ma a regimi privati di previdenza (come il F.A.S.d.a.I.). (Conf 5007/88, mass n 459813; (Conf 2136/85, mass n 440017).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22 com. 1, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22 com. 3, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)