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Sez. L, Sentenza n. 5007 del 30/08/1988 (Rv. 459813 - 01)

TRENTINO ALTO ADIGE - PROTEZIONE SOCIALE - CASSE MUTUE MALATTIE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PORTATA - DIRIGENTI D'AZIENDA GIÀ ISCRITTI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459813-01

TRENTINO ALTO ADIGE - PROTEZIONE SOCIALE - CASSE MUTUE MALATTIE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PORTATA - DIRIGENTI D'AZIENDA GIÀ ISCRITTI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO - ESTENSIONE.*

La fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista dall'art. 22 decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 - che prevede la riduzione (nella misura di quattro punti percentuali per il personale maschile e di dieci punti percentuali per il personale femminile) delle aliquote complessive della contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese - riguarda anche i dirigenti d'azienda già iscritti (obbligatoriamente) alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico (legge Reg. Trentino- alto Adige 20 agosto 1954 n. 25). (V 7214/87, mass n 455329; (V 2136/85, mass n 440017).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 20/08/1954 num. 25 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)