Sez. L, Sentenza n. 2148 del 15/03/1990 (Rv. 465962 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PORTATA - CONTRIBUZIONI DOVUTE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PORTATA - CONTRIBUZIONI DOVUTE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE.*
Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, fra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33, - alla stregua di un'indagine ermeneutica logico-sistematica che tenga conto non soltanto del dato letterale ma anche degli altri canoni dettati dall'art. 12 delle preleggi - vanno interpretate nel senso che la riduzione (nella misura di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile) delle aliquote complessive della contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese indicate nella prima di dette Disposizioni (la quale indica pure l'ambito temporale del beneficio) riguarda anche le contribuzioni dovute per i dirigenti. (Conf 808/89, mass n 461827; (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 455329; (Conf 2136/85, mass n 440017).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)