diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5106 del 07/11/2007 Ud. (dep. 01/02/2008) Rv. 239024 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Avvenuto pagamento - Mancato accertamento da parte del giudice - Omessa dichiarazione di estinzione del reato - Giudizio di cassazione - Applicazione art. 129 cod.proc.pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239024-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del giudice dell'avvenuto pagamento da parte dell'imputato, cui consegua l'illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare estinto il reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)