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Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215870 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Estinzione del reato - Momento di realizzazione - Individuazione - Al momento del versamento - Successiva possibilità di revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215870-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai già realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non è più possibile una revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)