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Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 26/11/1999 Ud. (dep. 07/03/2000) Rv. 215869 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Disciplina del procedimento di oblazione - Fissazione della somma da versare - Implicito accoglimento della domanda di oblazione - Obblighi conseguenti da parte del giudice - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215869-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

La fissazione da parte del giudice della somma da versare presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione, e quindi l'accoglimento della domanda di oblazione. Una volta che la somma sia stata versata nei termini dall'interessato, al giudice non resta altra possibilità che trasmettere gli atti al pubblico ministero se la domanda di oblazione è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, ed in ogni altro caso di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)