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Sez. U, Sentenza n. 5457 del 20/06/1987 (Rv. 454016 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRESE INDUSTRIALI - SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - EVENTI NON EVITABILI - NOZIONE - MALTEMPO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454016-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRESE INDUSTRIALI - SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - EVENTI NON EVITABILI - NOZIONE - MALTEMPO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema d'interventi d'integrazione salariale con riguardo ad imprese industriali, anche ai fini dell'art. 12 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (esonero dal contributo addizionale), la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro può ritenersi determinata da eventi "non evitabili" solo in relazione ad accadimenti di forza maggiore sottratti ad ogni possibile iniziativa contraria del datore di lavoro, anche sotto il profilo della preventiva adozione di opportuni rimedi. Il maltempo, pertanto, va incluso fra detti eventi solo quando presenti caratteri di imponderabilità ed eccezionalità, esorbitando dal normale andamento stagionale, e sia tale da impedire, tenuto conto della organizzazione imprenditoriale, della specifica attività lavorativa, della normale diligenza esigibile dall'imprenditore e di ogni altra circostanza del caso concreto, qualsiasi lavoro esterno ed un diverso impiego del personale. (V 864/85, mass n 439046; (V 862/85, mass n 439044).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)