diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 864 del 06/02/1985 (Rv. 439046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*

Le intemperie stagionali sebbene non espressamente elencate dalla legge n. 164 del 1975 - applicabile alle imprese industriali per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria nonché a quelle edili per gli interventi di integrazione straordinaria - costituiscono cause specifiche per interventi di integrazione ordinaria nei confronti di tale ultima categoria di imprese, sia nel sistema della legge n. 77 del 1963 il cui art. 1 espressamente le menziona a tal fine, sia in quello della successiva legge n. 427 del 1975 che a questa disposizione fa esplicito rinvio, ma non costituiscono di per sè evento idoneo a legittimare l'esonero delle imprese ammesse all'integrazione dal contributo addizionale, ai sensi dell'art. 12 n. 2 ultima parte della citata legge n. 164 del 1975, che siffatta idoneità riconosce soltanto a quegli eventi i quali siano oggettivamente inevitabili e devono quindi rivestire, per rispondere a tale definizione normativa il carattere della forza maggiore e cioè di un accadimento del tutto estraneo e superiore a qualunque intervento contrario dei soggetti e degli organi responsabili delle aziende. Anche il maltempo, pertanto, in tanto può rientrare nel novero di tali accadimenti, in quanto si presenti con carattere di imponderabilità o imprevedibilità e sia dotato di un'efficienza causale tale da soverchiare ogni possibilità di resistenza e di contrasto dell'imprenditore, anche sotto il profilo del preventivo approntamento di opportuni rimedi. (V 6098/83, mass n 430897; (V 7247/83, mass n 431848).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)