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Sez. L, Sentenza n. 862 del 06/02/1985 (Rv. 439044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DETERMINATA DA EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILIZIE - DIVERSA RILEVANZA DEL MALTEMPO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DETERMINATA DA EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILIZIE - DIVERSA RILEVANZA DEL MALTEMPO - AMMISSIBILITÀ.*

La circostanza che le Disposizioni dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario) e dell'art. 8, secondo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini) prevedano entrambe l'esonero del contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa "determinate da eventi oggettivamente non evitabili" non esclude che sul piano della applicazione concreta delle norme possa pervenirsi - in relazione alla diversità delle categorie di imprese, rispettivamente industriali ed edilizie, cui si riferiscono la prima e la seconda legge - ad una non identica valutazione di uno stesso fenomeno come quello del maltempo, la cui idoneità a costituire titolo di esonero dal contributo addizionale, la quale è ammessa in via generale per le imprese edilizie, deve, in relazione alle imprese industriali, essere invece accertata in concreto nei singoli casi.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)