Sez. 1, Sentenza n. 12169 del 15/09/2000 (Rv. 540174 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO | Risultanze dall'estratto conto - Efficacia probatoria - Superamento - Condizioni.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)