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Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/1984 (Rv. 432466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - FATTISPECIE.*

Ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato non è necessario che la prestazione abbia una certa entità o che duri per l'orario normale o che sia esclusiva, ben potendo coesistere, per la sua natura e durata, con altre attività lavorative anche dipendenti. È, invece, necessario che il contratto non si esaurisca con la prestazione lavorativa di un solo giorno, ma perduri nel tempo l'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative nei tempi e nei modi considerati nel contratto. (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro avendo accertato che il prestatore aveva facoltà di non presentarsi, senza alcuna giustificazione, in giorni fissati aventi cadenza settimanale, seppure con l'Obbligo del preavviso, senza che il ragguaglio del compenso a quello previsto per i lavoratori dipendenti, svolgenti la stessa attività, fosse sufficiente a qualificare il rapporto come di lavoro subordinato). (V 6492/82, mass nn 417334 e 417335; (V 5471/80, mass n 409336; (V 1659/80, mass n 405261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)