Sez. 3, Sentenza n. 81 del 10/01/2012 (Rv. 621101 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE | Artt. 183 e 184 cod. proc. civ. - Regime di cui alla legge n. 353 del 1990 - Preclusioni - Termini e modalità - Trattazione scritta - Fissazione dell'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - Assegnazione di un ulteriore termine - Ammissibilità - Prova testimoniale - Tardività - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - IN GENERE
Nel regime processuale degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. risultante dalle modifiche di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", le preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria. Ne consegue che, ove le parti abbiano optato per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ottenendo dal giudice la concessione dei relativi termini con l'ordinanza che fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184, primo comma, cod. proc. civ., nel corso di quest'ultima esse hanno la facoltà di chiedere l'assegnazione di un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; sicché non è tardiva la prova testimoniale articolata per la prima volta entro il termine assegnato dal giudice ai sensi del citato art. 184 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)