Sez. 1, Sentenza n. 28219 del 26/11/2008 (Rv. 605874 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Nell'udienza rinviata a norma dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ. risultante dalla novella del 1990 - Tardività - Esclusione.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
La produzione di un documento all'udienza di rinvio, fissata a norma dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" nella controversia in questione), è ammissibile, in quanto avviene in un momento destinato ancora alla trattazione della causa e all'eventuale modificazione delle eccezioni già proposte, dunque anteriore alla preclusione circa il deposito di nuovi documenti, posta dall'art. 184, commi primo e secondo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 18 citato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)