Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 09/10/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 262071 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Iscrizioni relative ai reati di competenza del giudice di pace giudicati da giudice diverso - Condanna con sospensione condizionale della pena - Cancellazione - Possibilità - Ragioni.
CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI
La disposizione contenuta nell'art. 5 comma secondo, lett. h) del d.P.R. n. 313 del 2002 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - si applica anche a coloro i quali abbiano fruito dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, una volta che siano decorsi, rispettivamente, cinque anni o dieci anni dalla estinzione dei reati medesimi, da equiparare all'esecuzione delle subite sanzioni, nel corso dei quali il condannato non abbia commesso altri reati. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la necessità di questa interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 5, comma secondo, lett. h), d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2010, n.287, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso"salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen." contenuto nel comma secondo, lett. d), del medesimo art. 5.).
Riferimenti normativi: DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)