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Sez. 1, Sentenza n. 55453 del 15/06/2017 Cc. (dep. 12/12/2017) Rv. 271892 - 01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Iscrizioni relative a reati di comptenza del giudice di pace giudicati da giudice diverso - Applicazione della pena per un ulteriore reato commesso successivamente per la quale sia intervenuto provvedimento di estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. - Cancellazione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271892-01

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI

La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall'interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)