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Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202733 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione di stampo mafioso - Uso effettivo della forza di intimazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva - Necessità - Diffusione dell'elemento caratterizzante all'interno della associazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202733-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Per qualificare un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente ed è necessario inoltre che l'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa rispetto alle associazioni a delinquere in generale abbia un certo grado di diffusività e non può essere dedotto da singoli episodi riguardanti per di più due partecipi della medesima associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)