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Sez. 5, Sentenza n. 45711 del 02/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 227994 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Condizione di assoggettamento e di omertà in conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo - Necessita '- Esclusione - Potenzialità di tale condizione per effetto della palese capacità di intimidazione del gruppo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227994-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)