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Sez. 5, Sentenza n. 38412 del 25/06/2003 Cc. (dep. 09/10/2003) Rv. 227361 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di tipo mafioso - Elementi costitutivi - Effettiva condizione di assoggettamento e di omertà in conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo - Necessità - Esclusione - Potenzialità di tale condizione per effetto della palese capacità di intimidazione del gruppo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227361-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. (Fattispecie ove, nell'ambito d'una azione estorsiva ad ampio raggio, risultavano compiuti gravi atti di intimidazione e violenza sulle cose e le persone; la Corte ha censurato un provvedimento che aveva escluso la ricorrenza del delitto di associazione di tipo mafioso sul presupposto che mancasse la prova di una condizione di effettivo assoggettamento dei componenti della comunità di commercianti colpita dalle richieste estorsive).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)