Sez. 4, Sentenza n. 9653 del 26/04/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161232 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - MANIFESTAZIONI MORBOSE FACILMENTE RILEVABILI PER LA LORO IMPONENZA - MANCATA RILEVANZA DA PARTE DEL MEDICO - ERRORE INESCUSABILE DEL SANITARIO E CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA GRAVE AI SENSI DELL'ART. 2236 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE - MANIFESTAZIONI MORBOSE FACILMENTE RILEVABILI PER LA LORO IMPONENZA - MANCATA RILEVANZA DA PARTE DEL MEDICO - ERRORE INESCUSABILE DEL SANITARIO E CONFIGURABILITÀ DELLA COLPA GRAVE AI SENSI DELL'ART. 2236 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
L'elasticità della valutazione dell'errore diagnostico dello esercente la professione sanitaria non è ammissibile quando il margine discrezionale del medico, in riferimento alla diagnosi e alla terapia, si riduca fino ad annullarsi per essere le manifestazioni morbose così imponenti che il non rilevarle risulti incompatibile col minimo di preparazione ed esperienza cui è tenuto chiunque sia abilitato all'Esercizio della professione medica. Pertanto, anche se ai fini della responsabilità per colpa dell'esercente la professione sanitaria l'errore penalmente rilevante non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ.. è però certo che simile colpa di particolare intensità è ravvisabile nell'errore inescusabile derivante dal difetto di quel minimo di abilità, perizia tecnica, e diligenza richiesto dal legislatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)