Sez. 4, Sentenza n. 11651 del 08/11/1988 Ud. (dep. 29/11/1988) Rv. 179815 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PRIMARIO OSPEDALIERO - DIAGNOSI DIFFERENZIALE - OMISSIONE DI ULTERIORI ACCERTAMENTI - EVENTO LETALE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PRIMARIO OSPEDALIERO - DIAGNOSI DIFFERENZIALE - OMISSIONE DI ULTERIORI ACCERTAMENTI - EVENTO LETALE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In ipotesi di omicidio colposo, versa in colpa, per imperizia, nell'accertamento della malattia, e negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, sia al fine di dissipare dubbi circa la esatta diagnosi del male portato dal paziente, sia per individuare la terapia di urgenza più confacente al caso, il primario ospedaliero che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie, comunque, pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. (fattispecie: ragazzo ricoverato in ospedale con sintomatologia che, pur presentando qualche dato equivoco all'ingresso, erasi sviluppata in modo da denunziare una occlusione intestinale (male che già aveva colpito altre volte il paziente), la quale, ritenuta, sin dall'inizio, pancreatite, venne curata inadeguatamente, con conseguenziale decesso del paziente in altro luogo di cura, ove inutilmente, perché tardivamente, era stato operato). (V mass n 161232; (V mass n 157496).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)