Sez. 3, Sentenza n. 15613 del 26/07/2005 (Rv. 584899 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità oggettiva - Onere della prova - Determinazione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
La natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. pone a carico del danneggiato l'onere di provare l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la "res" custodita da altri e l'evento dannoso, ed a carico del danneggiante quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità del titolare di un'impresa di trasporti per la morte di un cavallo, rimasto ferito nel corso del trasferimento a bordo di un autoveicolo dell'impresa, non avendo il convenuto fornito la prova dell'interruzione del nesso causale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)