Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Presunzione di responsabilità oggettiva e non di colpa - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod.civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto privata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento rilevando che il ricorrente aveva la custodia del suo appartamento, che dall'allagamento dello stesso erano provenute infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante, che da ciò era derivato un danno all'attore; irrilevante, quindi, era la causa dell'allagamento, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 cod.civ.- che risulta già perfezionato -, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)