Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004 (Rv. 571873 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità oggettiva - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Conseguenze sull'onere della prova - Relativo accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa alla invasione di acqua piovana causata dalla occlusione di una griglia di pertinenza del condominio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità condominiale ed escluso con idonea motivazione la sussistenza del caso fortuito, indicato nella sostituzione della porta dell'unità immobiliare invasa dall'acqua con una nuova, sprovvista di accorgimenti tecnici idonei ad evitare il fenomeno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)