Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 26/03/1983 (Rv. 427011 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDI CONFINANTI - PLURALITÀ DI FONDI CONFINANTI APPARTENENTI AD UNA PLURALITÀ DI PROPRIETARI DIVERSI - PRELAZIONE - SPETTANZA A TUTTI I CONFINANTI AVENTI LA QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDI CONFINANTI - PLURALITÀ DI FONDI CONFINANTI APPARTENENTI AD UNA PLURALITÀ DI PROPRIETARI DIVERSI - PRELAZIONE - SPETTANZA A TUTTI I CONFINANTI AVENTI LA QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI.*
In tema di prelazione agraria spettante ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti in base al combinato disposto degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, qualora il fondo offerto in vendita confini con altri predi appartenenti a diversi proprietari, il diritto di prelazione spetta - data la ratio legis e la formulazione del richiamato art. 7 indicativa dell'attribuzione di un diritto appartenente in via autonoma a ciascun confinante proprietario coltivatore diretto - a tutti quelli dei suddetti proprietari che abbiano la qualità di coltivatori diretti, ai quali, di conseguenza, deve essere fatta la denunciatio della vendita, secondo le modalità di cui alle norme suindicate, senza che, in siffatta situazione, il venditore possa, in esplicazione delle facoltà ex art. 832 cod. civ., scegliere lo esclusivo acquirente, ancorché nel novero dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti. (V 475/83, mass n 425273; (V 5352/80, mass n 409226; (V 3408/80, mass n 407230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)