Sez. 3, Sentenza n. 475 del 18/01/1983 (Rv. 425273 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI FONDI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA A TUTTI I PROPRIETARI DI TALI FONDI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI FONDI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA A TUTTI I PROPRIETARI DI TALI FONDI.*
La prelazione agraria prevista dal combinato disposto dell'art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971 n. 817 a favore del "coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti", è attribuita - stante l'intentio legis e malgrado la formulazione della norma al singolare - a tutti i coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita, quando i fondi confinanti siano più e senza che, in siffatta situazione, il proprietario possa, in esplicazione delle facoltà di cui all'art. 832 cod. civ., scegliere l'acquirente, ancorché nel novero dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti, ovvero - nel caso di contrasto tra più richiedenti - devolvere al giudice una tale scelta. (V 5352/80, mass n 409226; (V 3408/80, mass n 407230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)