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Sez. 1, Sentenza n. 6767 del 22/12/1981 (Rv. 417658 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE NELLA PARTE NON DIRETTAMENTE INTERESSATA DAL TRANSITO DI SERVIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417658-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - AREA DI PROIEZIONE DELLE CONDUTTURE NELLA PARTE NON DIRETTAMENTE INTERESSATA DAL TRANSITO DI SERVIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 123 R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. Sulle acque e gli impianti elettrici), per il quale il proprietario del fondo asservito deve essere indennizzato per il diminuito valore del fondo medesimo, per la perduta disponibilità delle aree occupate da opere stabili per l'assoggettamento al transito necessario al servizio delle condutture, non prende in considerazione particolare l'area di "proiezione delle condutture", per la parte che non sia direttamente interessata dal predetto transito di servizio, con la conseguenza che la situazione dell'area medesima può avere rilievo, nella quantificazione dell'indennità, solo qualora ne rimanga in concreto accertata una ridotta utilizzabilità e, quindi, un diminuito valore per effetto della servitù. (Conf 1663/77, mass n 385377).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)