Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 25/06/1976 (Rv. 381159 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NULLITA - SANATORIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - EFFETTI - SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NULLITA - SANATORIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - EFFETTI - SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - APPLICABILITA.*
A seguito della sentenza costituzionale in data 8 luglio 1967, n 97, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo citato, deve affermarsi che, anche per la predetta norma, vale la regola generale secondo cui la nullita degli Atti non puo essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e destinato. (Conf 3002/72, mass n 360759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)