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Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 11/10/1972 (Rv. 360759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ESECUZIONE PRESSO LA COMPETENTE AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITA - SANZIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1972-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ESECUZIONE PRESSO LA COMPETENTE AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITA - SANZIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA.*

A seguito della decisione della Corte costituzionale 8 luglio 1967, n 97, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nella parte in cui si esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo, deve affermarsi che, anche per la predetta norma, vale la regola generale del diritto processuale, secondo cui la nullita degli Atti non puo essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e destinato. (Conf 1185'71, mass n 351319; 1283'70, mass n 346976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 30/12/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)