Sez. L, Sentenza n. 6161 del 19/06/1999 (Rv. 527698 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Disciplina dell'indennità di preavviso e dell'indennità per lo scioglimento del contratto - Regime introdotto dal D.L. 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/Cee - Applicabilità ai contratti in corso alla data del 1 gennaio 1990 - Decorrenza.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. (modificato dal D.L. 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/Cee a norma dell'art. 15 legge 29 dicembre 1990, n. 428) trova applicazione dal 1 gennaio 1994 per i contratti in corso alla data del 1 gennaio 1990, mentre, per quelli non ancora in corso a tale data, la decorrenza della nuova disciplina è anticipata al 1 gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 15, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)