Sez. L, Sentenza n. 5612 del 04/05/2000 (Rv. 536152 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Disciplina dell'indennità di preavviso e dell'indennità per lo scioglimento del contratto - Regime introdotto dal D.L. 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/Cee - Applicabilità ai contratti in corso alla data del 1 gennaio 1990 - Decorrenza - Rapporto di sub - agenzia - Estensione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia la disciplina della indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. (nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/Cee a norma dell'art. 15 legge 29 dicembre 1990, n. 428) - secondo cui all'agente è dovuta un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del rapporto, senza operare alcuna distinzione tra le varie cause di risoluzione del contratto - trova applicazione anche al rapporto di sub - agenzia, risoltosi prima del 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore della modifica suddetta, che ha previsto come non dovuta l'indennità in questione nel caso in cui il rapporto di risolva a seguito di recesso dell'agente.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 15, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)