Sez. L, Sentenza n. 5795 del 15/06/1994 (Rv. 487070 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere | Disciplina dell'indennità di preavviso e dell'indennità per lo scioglimento del contratto - Derogabilità con accordo privato o collettivo - Esclusione - Fattispecie relativa ad accordo delle parti circa un più favorevole trattamento provvigionale.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere
In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità sostitutiva del preavviso del recesso, di cui all'art. 1750 cod. civ., e dell'indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 1751 cod. civ. (modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE a norma dell'art. 15 legge 29 dicembre 1990, n. 428) non è derogabile dalle parti neppure con accordo collettivo. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto che il diritto a tali indennità potesse essere escluso convenzionalmente dalle parti con la previsione di un più favorevole trattamento provvigionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)