Sez. 5, Sentenza n. 5454 del 29/02/2008 (Rv. 602122 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Decadenza dall'impugnazione - Tardiva deduzione di errore comportante nullità della sentenza - Applicazione analogica dell'art. 327 comma secondo cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Nel processo tributario la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato, e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall'erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato (nella specie il contribuente, dopo essere rimasto soccombente nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, aveva impugnato l'avviso di mora emesso dall'erario dopo il passaggio in giudicato della decisione, allegando che nel primo giudizio non gli era stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione e del deposito della sentenza. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)